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 434 - REFERENDUM COSTITUZIONALE / 1

 

Le ragioni del no

 

Da quando la campagna referendaria è entrata nel vivo, la riforma della Costituzione appare come la panacea di tutti i mali; d'altra parte, la vittoria del No non è presentata come la prosecuzione di ciò che è sempre stato, ma come l'inizio di una serie di eventi apocalittici di ogni genere.

Trascurando la propaganda filogovernativa, è bene concentrarsi sul problema centrale, che è la Costituzione e nient'altro. La domanda cui siamo chiamati a rispondere è: il testo riformato della Costituzione è meglio di quello non riformato? Sì o No. Tutto il resto viene dal maligno.

Certo, ci saranno sicuramente conseguenze politiche immediate, dopo l'esito del referendum, ma di ciò è in larga parte responsabile chi ha scritto questa riforma. Al di là delle note e miopi personalizzazioni, infatti, si tratta comunque di una riforma molto politica, perché fatta da una parte  senza cercare il consenso delle altre, e approvata a suon di forzature (“canguro”, “tagliola”, ricorso ripetuto al voto di fiducia e sostituzione dei deputati dissenzienti nella Commissione riforme costituzionali), che sono sicuramente legali e legittime, ma non consone allo spirito con cui si scrive una Costituzione. Una Costituzione non è una legge ordinaria (nemmeno una legge ordinaria, peraltro, andrebbe scritta e approvata così), ma l'insieme delle regole fondamentali di uno Stato e non può essere pensata in funzione di interessi politici particolari. Le regole devono essere condivise e non si può pensare di modificarle in base alle convenienze politiche del momento e di qualcuno. Una buona Costituzione definisce le regole del gioco politico e non è a disposizione per i “miglioramenti” di nessuna maggioranza, altrimenti lo sarebbe anche per quelli della successiva. Così bistrattata, la Costituzione non definirebbe più il perimetro e le regole del gioco, ma finirebbe per costituire il terreno stesso dello scontro.

Ebbene, questa riforma è nata per un'iniziativa legislativa del Governo, ma un Governo, per definizione, è espressione di una maggioranza politica. Ricordiamo che, dopo una lunga discussione in aula articolo per articolo, la Costituzione del 1948 venne approvata con 458 voti favorevoli e 62 contrari. Ricordiamo anche che i padri costituenti garantirono un'elevata rappresentatività delle molte e contrapposte posizioni politiche del tempo essendo stati eletti con sistema proporzionale dall'89% degli aventi diritto. Non è il caso di questo Parlamento, nato dalle elezioni del 2013 ed eletto con legge elettorale dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale (sentenza 1/2014). Al di là della legittimità, la rappresentatività e l'autorevolezza dei due Parlamenti è imparagonabile.

Anche la forte eterogeneità ideologica del fronte del No, lungi dall'essere un segno di debolezza, costituisce un sintomo estremamente significativo del fatto che questa riforma non è stata fatta tenendo adeguatamente in conto l'esigenza di riscrivere le regole fondamentali per la convivenza di tutti i cittadini della Repubblica.

 

Superamento del bicameralismo

Al di là delle considerazioni generali e di metodo, ci sono però buoni motivi, nel merito, per votare No. Cominciamo dalla motivazione principale con cui si sostiene la necessità della riforma: l'urgenza di semplificare il processo legislativo. È vero che il bicameralismo paritario prevede una procedura di approvazione del testo di legge che può comportare tempi anche molto lunghi, ma è anche vero che con questo sistema l'Italia è diventato un paese appesantito da una quantità spropositata di leggi e che il Parlamento, tutte le volte che ha voluto, ha approvato le leggi in poche settimane (il “Salva Italia” di Monti e la famigerata “Fornero” in 16 giorni; la “turbo-legge Cicchitto” del 2009 in 6!). Ciò significa che molto dipende dalla volontà politica e non dalla Costituzione. Detto questo, si può sicuramente migliorare il processo legislativo e renderlo più lineare, ma non è il caso di questa riforma.

Il vecchio articolo 70 della Costituzione era comprensibile a tutti: «La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere». Il nuovo articolo 70 – composto da 6 commi e da centinaia di parole con rimandi interni – prevede una complicata procedura legislativa che, invece che superare i vizi del bicameralismo paritario, rischia di accentuarli, generando conflitti di competenza tra le due Camere. La casistica prevista, infatti, è impressionante: leggi approvate da entrambe le Camere, dalla sola Camera dei deputati, dalla Camera ma che il Senato può chiedere di esaminare e che può emendare, disegni di legge che il Senato può chiedere alla Camera dei deputati di esaminare. Oltre a queste procedure ci sono ulteriori casi e sottocasi, tanto che i costituzionalisti giungono a contare una decina di procedimenti di approvazione delle leggi.

A proposito della discutibile riscrittura della Costituzione (ricordiamo che nel 1947 il testo venne persino sottoposto alla redazione di una commissione di linguisti, affinché la Carta fosse comprensibile dal maggior numero possibile di cittadini), altri passaggi della riforma sono poco chiari, tanto che gli stessi estensori del testo rimandano all'interpretazione che ne daranno le leggi attuative. Chi vota Sì, dunque, in parte approva ciò che non è stato ancora scritto, sulla fiducia. Sulla fiducia, è bene precisare, della maggioranza che si occuperà di emanare quelle leggi; e potrebbe essere un'altra.

Il nucleo della riforma è costituito dalla modifica del Senato. Il nuovo Senato conserva rilevanti funzioni legislative nazionali, ma senza essere direttamente legittimato dal popolo. I nuovi senatori, infatti, saranno scelti nei Consigli regionali, accentuando così il carattere autoreferenziale del ceto politico. La nuova Costituzione, inoltre, prevede che il Senato non rappresenti più la Nazione, ma le “istituzioni territoriali”. Nonostante questo, incoerentemente, i nuovi senatori avranno potere di revisione costituzionale con la possibilità di modificare non lo Statuto della Regione di provenienza ma la Carta fondamentale della Repubblica italiana. Ma la tradizione occidentale, e il buon senso, dicono che senza l'elezione diretta da parte dell'intero popolo sovrano, nessuna Assemblea è legittimata a esercitare il potere sovrano per eccellenza, il potere costituente.

I nuovi senatori, ovviamente, saranno contemporaneamente anche consiglieri regionali. In quanto senatori, non percepiranno un'indennità, ma saranno spesati per le loro trasferte romane. La tanto invocata riduzione dei costi è davvero poca cosa ed è pagata al prezzo di una pericolosa confusione istituzionale. I nuovi senatori, infine, continueranno a godere delle immunità parlamentari previste dall'articolo 68. È facile immaginare che questo servirà a dare copertura costituzionale anche alle loro attività di consiglieri regionali, con buona pace del controllo di legalità nei confronti della classe politica regionale che, in questi anni, ha dimostrato di averne un gran bisogno.

 

Il potere del governo

Ma il problema più grave è un altro. La seconda parte della Costituzione – non “revisionata”, ma riscritta in ben 47 articoli su 89 – presenta un nuovo “ordinamento della Repubblica” in cui assume un ruolo preponderante il potere del governo. Ciò è stato ottenuto non ampliando i poteri del Governo, ma limitando quelli del Parlamento. Il risultato è un ibrido istituzionale che non è più un vero sistema parlamentare, ma non è nemmeno un autentico sistema presidenziale. La nuova divisione dei poteri non prevede adeguati contrappesi istituzionali al ruolo dell'esecutivo, dunque si allontana dai principi del costituzionalismo che caratterizzano la tradizione liberale e democratica occidentale. Nato nel Settecento per contrastare la concentrazione dei poteri nelle mani del sovrano assoluto, rinnovato nel Novecento per scongiurare il riproporsi di regimi totalitari, il costituzionalismo si identifica con la limitazione del potere.

Pur non pregiudizialmente contrario a un rafforzamento dell'esecutivo, ritengo che una riforma in tal senso possa essere fatta solo tenendo conto dei necessari contrappesi. Si fa spesso riferimento ai poteri del Presidente degli Usa, ma altrettanto spesso si dimentica di segnalare che la Costituzione americana (“vecchia” non di 70 anni ma di due secoli!) prevede come forte contrappeso un Congresso eletto in totale autonomia e in tempi che consentano, a metà mandato, di sostenere o di contrastare l'operato del Presidente in carica. Non è infrequente il caso di maggioranze al Congresso contrarie alla politica del Presidente, che, in questi casi, è definito “un'anatra zoppa” perché impossibilitato a ottenere le coperture finanziarie per le proprie iniziative di governo.

Tornando al caso italiano, il nuovo ordinamento decisionista dello Stato è potenziato dalla nuova legge elettorale, l'Italicum. Come il Porcellum, anch'essa assegna un abnorme premio di maggioranza alla lista vincitrice delle elezioni, consentendo una pericolosa concentrazione di potere nelle mani di un solo partito, espressione di una minoranza del Paese. Il valore della governabilità non può sacrificare quello della rappresentatività, tanto più nel contesto di una società complessa e articolata come quella attuale.

Con questa legge elettorale, la Camera dei deputati, la sola camera politica, sarà sempre saldamente governativa, puro luogo di esecuzione della volontà del Governo. Lo conferma il fatto che la nuova legge elettorale mantiene i capilista nominati dai partiti; così, il partito di Governo potrà contare non solo su una maggioranza numerica amplissima, ma anche su molti “eletti” che in realtà saranno stati nominati anche e soprattutto per il loro grado di fedeltà al potere esecutivo. Lo conferma anche l'introduzione del cosiddetto “voto a data certa”, con il quale il Governo potrà imporre al Parlamento contenuti e tempi di discussione dei provvedimenti che riterrà prioritari ed essenziali. Quindi non solo l'abuso della decretazione d'urgenza, scacciato dalla porta, rientrerà dalla finestra, ma in più il Governo potrà ingolfare di provvedimenti il Parlamento compromettendone una potenziale attività autonoma.

La nuova Camera dei deputati continuerà ad essere composta di 630 membri. Il nuovo Senato, invece, viene ridotto da 315 a 100 membri. Ciò implica che quando il Parlamento si riunirà in seduta comune – per esempio per eleggere delicati organi di garanzia come il Presidente della Repubblica – il peso della Camera dei deputati sarà nettamente superiore a quello del Senato. Questo significa che il Governo, che già controlla la Camera dei deputati, potrà tranquillamente scegliersi un “suo” Presidente della Repubblica e tre giudici della Corte costituzionale, aggravando in questo modo il pericolo della concentrazione dei poteri. La tanto sbandierata riduzione del numero dei politici avrebbe potuto e dovuto essere realizzata dimezzando anche il numero dei deputati, ma mantenendo l'equilibrio istituzionale senza il quale il sistema di pesi e contrappesi di una democrazia costituzionale finisce per saltare.

Checché ne dicano i filogovernativi, questa riforma non serve a risolvere i problemi del nostro Paese, ma altera l'equilibrio costituzionale del nostro ordinamento repubblicano. Il problema non è la “vecchia” Costituzione, semmai la sua incompiuta attuazione.

 

Claudio Belloni

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